Art. 1.

      1. L'articolo 633 del codice penale non si applica alle occupazioni di immobili o di terreni altrui effettuate anteriormente al 31 dicembre 2002 per finalità legate alla realizzazione di iniziative a carattere sociale e culturale.
      2. I procedimenti penali in corso ai sensi dell'articolo 633 del codice penale e relativi alle fattispecie di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.